Accordo Iran e Italia sulla Reciproca Promozione e Protezione degli Investimenti

LEGGE 11 luglio 2002, n. 171

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

 

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 11 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 742): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 16 ottobre 2001. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, e 10a. Esaminato dalla 3a commissione il 12 e 14 marzo 2002. Presentata relazione il 18 marzo 2002 (742/A – relatore sen. Pianetta). Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002. Camera dei deputati (atto n. 2555): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002, con il parere delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002. Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

 

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran, qui di seguito denominati “Parti Contraenti” desiderando intensificare la cooperazione economica per il mutuo vantaggio di entrambi gli Stati; intendendo utilizzare le proprie risorse economiche e le potenziali risorse nel campo degli investimenti, cosi’ come creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente; e riconoscendo la necessita’ di promuovere e proteggere gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, il significato dei termini utilizzati e’ il seguente:
1. Per “investimento” si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, in conformita’ alle leggi ed ai regolamenti di quest’ultima, ed include in particolare: a) beni mobili ed immobili, nonche’ ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti; b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a societa’, come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti; c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente [valore] economico, relativi ad investimenti, nonche’ i redditi reinvestiti ed ogni incremento, del valore dell’investimento originario; d) tutti i diritti di proprieta’ intellettuale ed industriale; e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali; f) diritti economici, nonche’ licenze, concessioni o franchige conferite con legge. 2. il termine “investitore” si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo: a) “persone fisiche”, le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita’ alle sue leggi e regolamenti; b) “persone giuridiche” di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attivita’ nel territorio di quella Parte Contraente. 3. Per “redditi” si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.
4. Il termine “territorio”: a) per la Repubblica Italiana indica, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le “zone marittime”. Queste ultime ricomprendono altresi’ le zone marine e sottomarine sulle quali essa esercita la sovranita’ e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale; b) per la Repubblica Islamica dell’Iran significa aree sotto la sovranita’ o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell’Iran, incluse le aree marittime. ARTICOLO 2 PROMOZIONE, AMMISSIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera’ i propri investitori ad investire nel territorio dell’altra Parte Contraente.
2. Ciascuna Parte Contraente, in conformita’ alle proprie leggi e regolamenti, creera’ condizioni favorevoli per attrarre gli investimenti realizzati da investitori dell’altra Parte Contraente nel proprio territorio.
3. Ciascuna Parte Contraente ammettera’ gli investimenti degli investitori dell’altra Parte Contraente sul proprio territorio e concedera’ tutti i permessi necessari per la realizzazione di tali investimenti, in conformita’ alle proprie leggi e regolamenti.
4. Entrambe le Parti assicureranno in ogni momento un equo e giusto trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l’utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte Contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori. ARTICOLO 3 TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU’ FAVORITA
1. Gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente riceveranno da quest’ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato Terzo.
2. Nel caso in cui, dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti Contraenti, dovesse risultare in futuro una cornice legale per cui gli investitori dell’altra Parte Contraente verrebbero a godere di un trattamento piu’ favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applichera’ agli investitori dell’altra Parte Contraente.
3. Se una Parte Contraente ha accordato o accordera’ in futuro vantaggi, privilegi o diritti ad investitori di qualunque Paese terzo per effetto della partecipazione ad esistenti o futuri Accordi che stabiliscono ad un’Area di Libero Scambio, un’Unione Doganale, un Mercato Comune e/o in virtu’ della sua adesione ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri, non vi sara’ l’obbligo per detta Parte Contraente di accordare tali vantaggi, privilegi o diritti agli investitori dell’altra Parte Contraente. ARTICOLO 4 ESPROPRIO E COMPENSAZIONE 1. Gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, confiscati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente da parte dell’altra Parte Contraente, accetto che nel caso in cui tali misure siano prese nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione.
2. La compensazione dovra’ essere pronta, effettiva ed appropriata. L’ammontare della compensazione corrispondera’ al reale valore di mercato dell’investimento nel momento immediatamente precedente all’effettuazione, all’annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione. La compensazione sara’ calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente nel momento immediatamente precedente all’effettuazione, all’annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione. La Parte Contraente che effettua l’esproprio o la nazionalizzazione si impegna a corrispondere la compensazione senza indebito ritardo. In caso di indebito ritardo, i costi finanziari ad esso riferiti saranno sostenuti dalla Parte Contraente che effettua l’esproprio a partire dal giorno in cui il pagamento e’ dovuto fino alla data in cui avviene il pagamento effettivo, sulla base del tasso prevalente applicato dal sistema bancario europeo.
3. Qualora un cittadino o una societa’ di ciascuna Parte Contraente asserisca che il suo investimento, in tutto o in parte, e’ stato soggetto ad esproprio, avra’ diritto ad una pronta revisione del suo caso da parte dell’Autorita’ giudiziaria od amministrativa competente dell’altra Parte Contraente, al fine di determinare se tale esproprio ha avuto luogo e, in tal caso, se l’esproprio e la conseguente compensazione siano stati effettuati in conformita’ ai principi stabiliti in questo Articolo, nonche’ di decidere ogni altra questione al riguardo.
4. Se la Parte Contraente che effettua l’espropriazione dovesse decidere di mettere in vendita l’investimento espropriato, il precedente proprietario od i suoi aventi causa hanno il diritto di riacquistare la proprieta’ al reale valore di mercato, il quale in nessun caso dovra’ essere inferiore all’ammontare della compensazione. ARTICOLO 5 TRATTAMENTO PER DANNI O PERDITE Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell’altra Parte Contraente, riceveranno dall’altra Parte Contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo. ARTICOLO 6 RIMPATRIO E TRASFERIMENTO 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira’ in buona fede i seguenti trasferimenti relativi agli investimenti di cui al presente Accordo, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento: a) profitti; b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita e/o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; c) royalties e compensi relativi ad accordi per il trasferimento di tecnologia; d) somme pagate in conformita’ agli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo; e) rate di mutui relativi ad un investimento, purche’ pagati dall’attivita’ dell’investimento stesso; f) salari mensili e stipendi percepiti da impiegati di un investitore i quali hanno ottenuto nel territorio della Parte Contraente ospite i corrispondenti permessi di lavoro in relazione a tale investimento; g) pagamenti risultanti dalla sentenza di un tribunale e/o un tribunale d’arbitrato secondo quanto stabilito dall’Articolo 8. 2. I trasferimenti di cui al presente articolo saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l’investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento alla banca, alla quale l’investitore ha reso disponibili tali fondi allo scopo del trasferimento. 3. L’investitore puo’ scegliere di concordare altrimenti con la Parte Contraente ospite riguardo alle modalita’ di rimpatrio o trasferimento di cui al presente Articolo. ARTICOLO 7 SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo agente designato surroghi un investitore in seguito ad un pagamento effettuato sotto la copertura di un accorda di garanzia od assicurazione contro rischi non Commerciali nel quadro di un sistema stabilito per legge a) tale surroga sara’ riconosciuta dall’altra Parte Contraente; b) il surrogato non potra’ esercitare nessun diritto oltre a quelli che l’investitore avrebbe avuto titolo ad esercitare; c) ogni controversia tra il surrogato e la Parte Contraente ospite sara’ composta in conformita’ all’Articolo 8 del presente Accordo. ARTICOLO 8 COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE(I) DELL’ALTRA PARTE CONTRAENTE 1. Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte Contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell’altra Parte Contraente in merito ad un investimento, la Parte Contraente ospite e l’investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni.
2. Qualora tale controversia non possa essere risolta come previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l’investitore interessato potra’, a sua scelta, sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte Contraente ospite territorialmente competente; ovvero, con il dovuto riguardo per le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente ospite: b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita’ con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale. c) al Contro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l’applicazione delle procedure  arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le  Parti Contraenti vi abbiano acceduto. ARTICOLO 9 REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo dovra’ essere, per quanto possibile, amichevolmente composta attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notizia scritta all’altra Parte Contraente, la controversia verra’, su iniziativa di una delle Parti Contraenti e con il dovuto riguardo alle leggi ed ai regolamenti di entrambe, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita’ alla disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra’ costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera’ un membro del Tribunale ed i due membri cosi designati eleggeranno il Presidente del Tribunale entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra’ richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra’ fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra’ inviato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu’ anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale arbitrale decidera’ a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno divise tra le Parti Contraenti in misura eguale.
6. Il Tribunale Arbitrale stabilira’ le proprie procedure e determinera’ il luogo in cui avra’ corso l’arbitrato. ARTICOLO 10 VALIDITA’ DELL’ACCORDO 1. Il presente Accordo sara’ sottoposto a ratifica.
2. Il presente Accordo entrera’ in vigore per un periodo di dieci anni dopo trenta giorni dalla data dell’ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Il presente Accordo rimarra’ in vigore anche in seguito a meno che una delle Parti Contraenti non decida di comunicare in forma scritta la propria intenzione di porvi termine. In tal caso, l’Accordo avra’ termine dopo sei mesi dalla data di ricezione della notifica.
3. Dopo che il presente Accordo e’ giunto a scadenza, o qualora vi sia stato posto termine, le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli investimenti effettuati nell’ambito dell’Accordo medesimo per un ulteriore periodo di 10 anni. In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati a cio’ dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 10 mano 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di ogni divergenza sull’interpretazione fara’ fede il testo inglese. Per il Governo della Repubblica Italiana (firma illeggibile) Per il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran (firma illeggibile) PROTOCOLLO Nel firmare l’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi’ concordato le seguenti clausole che formano parte integrante dell’Accordo: 1. Con riferimento all’articolo 1: Nel territorio della Repubblica Islamica dell’Iran il presente Accordo si applichera’ agli investimenti, reinvestimenti e ad ogni modifica nella forma degli investimenti approvata dalla competente Autorita’. L’Autorita’ competente nella Repubblica Islamica dell’Iran e’ l’Organizzazione per gli Investimenti, l’Assistenza Tecnica ed Economica dell’Iran (O.I.E.T.A.I.). Con riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo si applichera’ altresi’ agli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del medesimo. Comunque nella Repubblica Islamica dell’Iran l’applicabilita’ del presente Accordo a tali investimenti sara’ soggetta all’approvazione dell’Autorita’ sopra citata. Il presente Accordo non si applica alle controversie sorte prima dell’entrata in vigore del medesimo. 2. Con riferimento all’Articolo 2: Secondo le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera’, nel modo piu’ favorevole possibile, le questioni relative all’entrata, soggiorno e movimento nel proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte Contraente che intraprendano attivita’ connesse agli investimenti secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dei membri delle loro famiglie. In fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati a cio’ dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di ogni divergenza sull’interpretazione fara’ fede il testo inglese.

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